giovedì 13 gennaio 2011

Controlli Enpals e Siae

Controlli Enpals e Siae

Date le molte richieste pervenutemi sul come comportarsi durante gli accertamenti nelle strutture turistiche da parte dei relativi Enti predisposti sulle Imprese di animazione è bene, in primis, specificare quali sono i funzionari che possono effettuarli.
Ampio potere spetta ai funzionari dell’Enpals che possono effettuare accertamenti sia direttamente nella struttura turistica, per verificare se è presente il certificato di agibilità e riscontrare la verità dei suoi contenuti “intervistando” i relativi animatori presenti in struttura, sia presso le sedi legali delle Imprese di animazione visionando i documenti fiscali onde accertare eventuali evasioni contributive.
L’Enpals ha sempre eseguito poche ispezioni nelle strutture turistiche data la capillarità delle stesse e il ristretto numero di ispettori dell’Ente, per questo motivo, da alcuni anni, l’Enpals si avvale della collaborazione della Siae, sia per il disbrigo di alcune pratiche (es. richiesta del certificato di agibilità) sia per il controllo diretto sulle strutture turistiche di loro competenza territoriale.
Orbene, per quanto concerne il controllo, occorre specificare che il mandatario Siae recatosi presso la struttura turistica può solo verificare se l’agenzia di animazione abbia richiesto il certificato di agibilità e raccogliere delle testimonianze dai lavoratori o dai datori di lavoro, che non hanno obbligo di risposta, per poi riferirlo all’Enpals che è l’unico Ente eventualmente predisposto ad emettere sanzioni.
Qualora il certificato di agibilità non è stato richiesto il mandatario Siae non può far nulla, né assolutamente interrompere il servizio di animazione, eventualmente e successivamente saranno emesse le sanzioni amministrative del caso.
Ultimo consiglio, rivolto a coloro che vengono invitati dai funzionari Enpals/Siae a sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate, è quello di leggerne attentamente i contenuti e l’esattezza delle stesse e se non corrispondono a quanto dichiarato si suggerisce di non firmarle poiché in quelle situazioni si possono affermare fatti non reali sotto la pressione del momento.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI collaboratore di www.animandia.it

La”questione” contratto di scrittura artistica con Iva al 10% e di servizi con Iva al 20%

La”questione” contratto di scrittura artistica con Iva al 10% e di servizi con Iva al 20%

Il contratto di scrittura artistica è quello che viene stipulato tra lavoratore (artista) e committente (ente pubblico o privati), quindi è chiaro che una delle due parti è una persona fisica ed in base alla legge 633/1972 la relativa fattura emessa gode di un’Iva agevolata al 10%.
Il contratto di servizi è invece quello che viene stipulato tra una impresa ed un committente (altra impresa o ente pubblico) e si fattura con aliquota del 20%.

Quindi è chiaro che quando un committente (es. ente comunale) stipula un contratto con un’agenzia di animazione e quest’ultima utilizza la dicitura di contratto di prestazione artistica,onde poter essere più concorrenziale sul mercato godendo di una riduzione sull’iva,poiché è bene sapere che l’iva per alcuni committenti è un costo non potendola mettere in detrazione(es. enti comunali, pro loco, comitati ecc.),compie un illecito e il relativo contratto può essere considerato inefficace poiché in sede giudiziaria nei rapporti di lavoro non conta la qualificazione del contratto ma la sua realizzazione nell’intenzione dei contraenti, ed inoltre l’agenzia di animazione non può realizzare lo spettacolo (tranne se si tratta di ditta individuale con prestazione artistica diretta del titolare) che è una prestazione fattibile solo dall’artista. Concludendo si può affermare che le agenzie che impropriamente fatturano al 10% possono essere fatte oggetto di un ricorso giudiziale da parte di quelle agenzie che fatturano regolarmente al 20% per concorrenza sleale.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI colaboratore di www.animandia.it