Tirocini estivi di orientamento – art. 70 D.lgs 276/2003
Sono tirocini ( stage) promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
Possono essere inquadrati come tirocinanti gli studenti che seguono il lavoro dei professionisti dello spettacolo con lo scopo di un contatto e di un addestramento pratico, in qualità di aspiranti tecnici o artisti, senza percepire un compenso.
Eventuali borse lavoro erogate al favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo.
Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini. Salvo quanto esposto sopra, ai tirocini estivi si applicano le disposizioni che regolamentano i tirocini formativi e di orientamento (c.d. stages).
articolo a cura dell'avv.Fabio Cristarelli collaboratore di Animandia
Nessun commento:
Posta un commento