La”questione” contratto di scrittura artistica con Iva al 10% e di servizi con Iva al 20%
Il contratto di scrittura artistica è quello che viene stipulato tra lavoratore (artista) e committente (ente pubblico o privati), quindi è chiaro che una delle due parti è una persona fisica ed in base alla legge 633/1972 la relativa fattura emessa gode di un’Iva agevolata al 10%.
Il contratto di servizi è invece quello che viene stipulato tra una impresa ed un committente (altra impresa o ente pubblico) e si fattura con aliquota del 20%.
Quindi è chiaro che quando un committente (es. ente comunale) stipula un contratto con un’agenzia di animazione e quest’ultima utilizza la dicitura di contratto di prestazione artistica,onde poter essere più concorrenziale sul mercato godendo di una riduzione sull’iva,poiché è bene sapere che l’iva per alcuni committenti è un costo non potendola mettere in detrazione(es. enti comunali, pro loco, comitati ecc.),compie un illecito e il relativo contratto può essere considerato inefficace poiché in sede giudiziaria nei rapporti di lavoro non conta la qualificazione del contratto ma la sua realizzazione nell’intenzione dei contraenti, ed inoltre l’agenzia di animazione non può realizzare lo spettacolo (tranne se si tratta di ditta individuale con prestazione artistica diretta del titolare) che è una prestazione fattibile solo dall’artista. Concludendo si può affermare che le agenzie che impropriamente fatturano al 10% possono essere fatte oggetto di un ricorso giudiziale da parte di quelle agenzie che fatturano regolarmente al 20% per concorrenza sleale.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI colaboratore di www.animandia.it
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