venerdì 7 settembre 2012

L’emendamento che punta a risolvere il problema del mancato accesso a qualsiasi tutela previdenziale per i lavoratori dello spettacolo

L’emendamento che punta a risolvere il problema del mancato accesso a qualsiasi tutela previdenziale per i lavoratori dello spettacolo
Attenzione al vaglio del Parlamento c’è una proposta di modifica in questione del progetto di legge in materia di “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in special modo, il punto relativo ai versamenti Enpals.

Difatti, uno dei maggiori problemi in questo settore è dato dal fatto che troppo spesso i lavoratori dello spettacolo non riescono a raggiungere il limite minimo di 120 giornate di contribuzione per l’accesso ai trattamenti previdenziali.

Il risultato è che, nella stragrande maggioranza dei casi, gli animatori si vedono, nell’immediato, sforniti di qualsiasi tutela previdenziale e, nel futuro, sottratti al trattamento pensionistico.

Statistiche alla mano, infatti, non può non colpire un aspetto, che differenzia i lavoratori dello spettacolo dalle altre tipologie di lavoratori: oltre l’80% degli iscritti al Fondo pensioni nei comparti musica, cinema e teatro sono lavoratori discontinui.
Un dato preoccupante, a cui va aggiunto l’ulteriore sommerso, ossia tutti gli artisti che non hanno ancora effettuato l’iscrizione al Fondo pensioni.

Apprezzabile e pienamente condivisibile appare, alla luce di quanto detto, la richiesta formulata dall’On.Vita al Governo di non applicare ai lavoratori dello spettacolo “le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

Art. 4. Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.

Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Speriamo che si tratti di un primo passo verso la piena tutela di una categoria le cui peculiarità, per un incomprensibile ritardo culturale, ancora si fatica a riconoscere.


articolo a cura dell'avv. Fabio Cristarelli consulente legale di www.Animandia.it  

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