sabato 8 giugno 2013

L'animatore non pagato dall'agenzia può rivalersi sulla struttura turistica

Responsabilità solidale nei contratti Struttura ricettiva-Impresa di Animazione
Cari amici più volte mi è stato chiesto, sia da titolari di imprese di animazione che dagli animatori, se la struttura turistica è obbligata in solido con l’impresa di animazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dell’animatore, ecco quindi un chiarimento.

L'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che "in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

Pertanto i lavoratori interessati (gli animatori) possono agire entro il limite temporale di due anni dalla cessazione del contratto di servizi nei confronti del committente (struttura turistica) affinché questi risponda in solido con l'appaltatore (impresa di animazione) nonché con gli eventuali subappaltatori (altre imprese di animazione) dei trattamenti retributivi e previdenziali, delle quote di trattamento di fine rapporto, dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro a loro dovuti.

Inoltre quando all’animatore viene detto che l’impresa di animazione è impossibilitata a pagarlo poiché non ha ancora ricevuto il saldo dalla struttura turistica ci viene a supporto l'art.1676 del codice civile in base al quale i lavoratori, nel nostro caso gli animatori, che hanno prestato il proprio lavoro nell'ambito di un contratto di servizi possono proporre azione diretta contro la struttura turistica per conseguire quanto è loro dovuto fino alla concorrenza del debito che la struttura ha verso l’impresa di animazione nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Tale disposizione non pone quindi limiti di carattere temporale per l'azione per il riconoscimento delle retribuzioni dovute ma un diverso limite di carattere "quantitativo".
Pertanto trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29 comma 2 del Decreto Legislativo suddetto resta in ogni caso possibile l'esercizio dell'azione diretta ex art.1676 c.c. nei confronti della struttura turistica tale azione però consente di conseguire la retribuzione esclusivamente entro il limite del debito che la struttura turistica ha verso l'impresa di animazione nel tempo in cui viene proposta la domanda.

A tal proposito si sottolinea che la circolare n. 5/2011 del Ministero del Lavoro ha precisato che il suddetto regime di responsabilità solidale opera a tutela di tutti i lavoratori impiegati in un determinato appalto e nell'eventuale subappalto e pertanto anche con riferimento ai lavoratori "in nero".

attenzione: se la struttura turistica a sua discolpa dichiara di aver regolarmente pagato l'agenzia, non fa nulla, la struttura intanto risarcisce il danno economico, poi si potrà rivalere sul'agenzia che non ha versato lo stipendio agli animatori stessi, ovvio che bosogerà essere in posesso di un regolare contratto che riporti la il lavoro svolto presso quella dterminata struttura, meglio ancora se si hanno foto o video che possano documentare la prestazione effettuata.

Articolo a cura dell. Avv. Fabio Cristarelli consulente legale di Animandia

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